(1)Hanno privilegio generale sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti 2776, 2778 n. 17, 2782:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi d. gen. c.c. 8(2);
2) le spese d’infermità(3) fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità(4), fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge 545 c.p.c..
Note
(1)
Articolo così sostituito ex L. 29 luglio 1975, n.426.
(2)
Il privilegio generale qui stabilito per le spese funebri risponde al fondamentale principio dell’umana pietà: la necessità richiesta deve quindi essere intesa avendo riguardo alle condizioni economiche del defunto, tenendo conto principalmente della sua posizione sociale.
(3)
In questo caso per infermità deve valutarsi una particolare situazione patologica, non momentanea e fisiologica (ad esempio, non sono perciò sottoposti a privilegio generale i crediti relativi alle spese sostenute per il parto o in ipotesi di permanenza in determinate località di soggiorno o climatiche a fini terapeutici).
(4)
Analogamente a quanto indicato nella nota n. 2, anche in questo caso la necessità richiamata è da intendersi in relazione alle condizioni sociali dei soggetti destinatari delle somministrazioni.