(1)Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile(2)(3)(4);
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto,(5) e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale(6) dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo(7);
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765;
5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti(8);
5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti(9);
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici(10).
Note
(1)
Articolo introdotto dall’art. 2 della L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2)
Con la sentenza 28 novembre 1983, n. 326, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte di tale disposizione in cui non munisce del privilegio generale il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro, nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in conseguenza del medesimo infortunio.
(3)
La stessa Corte, con sentenza 29 maggio 2002, n.220, ha inoltre sancito l’illegittimità costituzionale dell’ipotesi in cui il privilegio generale mobiliare non viene concesso al credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale risulti responsabile il datore di lavoro.
(4)
Infine, la sentenza 6 aprile 2004, n. 11, ha stabilito illegittima anche la parte della disposizione al n. 1 del presente articolo dove non attribuisce il privilegio generale sui mobili in relazione al credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa di un illegittimo comportamento del datore di lavoro.
(5)
Numero modificato dall’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(6)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 gennaio 1998, n. 1 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 2, del codice civile limitatamente alla parola “intellettuale”.
(7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno – 1 luglio 2022, n. 167, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 3), e dell’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che ha modificato il comma 1, numero 2) del presente articolo) “nella parte in cui non prevedono, in favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione”.
(8)
Numero così sostituito dall’art. 36, D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 35 (cosiddetto “decreto semplifica Italia”).
(9)
Questo numero è stato inserito dall’art. 18, L. 31 gennaio 1992, n. 59 (Società cooperative).
(10)
Tale numero è stato aggiunto ex art. 117, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).