Art. 2752 – Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali

(1)Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi(2).

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d’imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono(3).

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto 2776, 2778 n. 19.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni 2778 n. 20(4).

Note

(1)

Tale articolo è stato così modificato dall’art. 13 della L. 29 luglio 1975, n. 426.

(2)

Il presente comma è stato in tal modo modificato dall’art. 33, D. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e poi ulteriormente dall’art. 39, D. L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con la L. 29 novembre 2007, n. 222.
L’imposta locale sui redditi (I. LO. R.) è stata abolita ex art. 36, comma 1, D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a sua volta istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive (I. R. A. P.); inoltre, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (I. R. PE. G.) è stata sostituita dall’imposta sul reddito delle società (I. RE. S.), in virtù del D. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma dell’imposizione sul reddito delle società), avente vigore dall’1 gennaio 2004.
É stato, poi, modificato dall’art. 39 D.L. 01 ottobre 2007, n. 159 e, successivamente, dall’art. 23, D.L. 06 luglio 2011, n. 98.

(3)

Il comma è stato espressamente abrogato dall’art. 33, D. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con decorrenza dall’1 luglio 1999.

(4)

L’ultimo comma della norma in commento è stato oggetto di interpretazione autentica per quanto riguarda il riconoscimento del privilegio generale a tutti i tributi comunali e provinciali, anche non espressamente indicati o istituiti in un momento successivo, in aggiunta a quelli esplicitamente previsti dalla legge per la finanza locale.

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