I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali 2780 n. 3(1).
Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all’atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
Note
(1)
Si vedano l’art. 39, R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T. U. acque pubbliche) e l’art. 23, R. D. 3 maggio 1937, n. 899 (Disposizioni regolamentari sui canali demaniali).