I crediti per i contributi indicati dall’articolo 864 sono privilegiati 2780 n. 2 sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.
La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all’osservanza delle leggi speciali(1).
Note
(1)
Il privilegio ha ad oggetto tutti quegli immobili che subiscono miglioramenti o bonifiche di ogni tipo.