Art. 2776 – Collocazione sussidiaria sugli immobili

(1)I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma(2).

I crediti dello Stato indicati dal primo e(3) dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente(4).

Note

(1)

Questo articolo è stato così modificato ex art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297.

(2)

Secondo la disposizione è possibile esercitare la collocazione sussidiaria dei crediti tutelati da privilegio generale mobiliare sul prezzo degli immobili soltanto nei confronti dei creditori chirografari, non invece a danno dei creditori ipotecari (v. 2808). La recente modifica uniforma il trattamento dei crediti per imposte dirette (v. 2752, comma 1) a quello dei crediti IVA (v. 2752, comma 2), estendo in tal modo ai primi la disciplina già prescritta per l’IVA dall’art. 2776, ultimo comma.

(3)

Le parole “dal primo e” sono state inserite dall’art. 23, comma 39, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 (Stabilizzazione finanziaria).

(4)

L’ultimo comma di questa disposizione consente che lo Stato per i propri crediti (v. art. 2752), nel caso in cui non abbia trovato soddisfazione sui beni mobili, possa rivalersi sul prezzo degli immobili, tuttavia soltanto dopo i crediti indicati agli articoli 2751 e 2753.

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