Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare 2932 trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare 2770, 2779; 72 l. fall., sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell’intervento nell’esecuzione promossa da terzi 1458, 2652; 105 c.p.c.(1).
Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell’articolo 2825 bis(2).
Note
(1)
Bisogna sottolineare che in virtù dell’art. 2645 bis, comma 3, la trascrizione del preliminare termina il proprio effetto se non viene posta in essere la trascrizione del corrispondente contratto definitivo, di un altro atto esecutivo o della domanda giudiziale (v. art. 2932), nel termine di un anno dalla data convenzionalmente definita dalle parti per tale stipula, o comunque di tre anni dalla trascrizione del preliminare.
(2)
I mutui qui intesi sono quelli erogati ex D. lgs. 385 del 1 settembre 1993 riguardante i finanziamenti ai fini della semplificazione in tema di edilizia v. 2825bis.