Art. 2778 – Ordine degli altri privilegi sui mobili

(1)Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’articolo 2753;

2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell’articolo 2766(2);

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall’articolo 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall’articolo 2757;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati nell’articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall’articolo 2759;

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell’articolo 2766(2);

10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall’articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi 185 c.p. e secondo l’ordine 188, 189, 191 c. p. stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale 320, 691 c.p.p.;

11) i crediti per risarcimento, indicati dall’articolo 2767 2779;

12) i crediti dell’albergatore, indicati dall’articolo 2760;

13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall’articolo 2761;

14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall’articolo 2762;

15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall’articolo 2763;

16) i crediti del locatore 1615 e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadrìa e colonìa, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

17) i crediti per spese funebri, d’infermità, per somministrazione ed alimenti, nell’ordine indicato dall’articolo 2751;

18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell’articolo 2752;

19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752;

20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell’articolo 2752.

Note

(1)

Tale articolo è stato così sostituito dall’art. 12, L. 29 luglio 1975.

(2)

Entrambi i numeri sono stati abrogati dall’articolo 161, D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

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