(1)Se i privilegi indicati dall’articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell’articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell’articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri 234.
Note
(1)
Questo articolo è stato così modificato ex art. 13, L. 29 luglio 1975, n. 426.