Art. 2782 – Concorso di crediti egualmente privilegiati

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito 2777(1).

Note

(1)

Vengono esplicitamente richiamati gli articoli 2777 e 2780, stabilendo che anche qualora si verifichino le ipotesi previste da tali disposizioni, e di conseguenza concorrano tra loro diversi crediti preferiti rispetto a tutti gli altri in virtù di prescrizioni delle leggi speciali, deve essere applicata la disciplina del presente articolo.

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