Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice(1).
Note
(1)
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che i privilegi speciali che non rivestano alcun grado specifico ex lege, nel caso in cui siano mobiliari, devono essere subordinati ai privilegi di cui all’art. 2778; se invece sono relativi a beni immobili, nell’ordine di priorità devono seguire i crediti di cui all’art. 2780.