Le disposizioni del presente Capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni(1).
Note
(1)
Si vedano gli articoli 48 e 152, D.lsg. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).