Art. 2785 – Rinvio a leggi speciali

Le disposizioni del presente Capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni(1).

Note

(1)

Si vedano gli articoli 48 e 152, D.lsg. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

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