Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali 1768, della perdita e del deterioramento di essa 1760 n. 1, 1768, 1780.
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa 2756, 2792(1).
Note
(1)
Il creditore pignoratizio, se la cosa data in pegno non è affidata alla custodia di un terzo, ha diritto di trattenerla ma, per converso, ha l’obbligo di custodirla, di evitare che questa subisca danni, ed infine di frenare i possibili fattori intrinseci alla natura della cosa medesima che ne possano produrre un qualche deterioramento. Nel caso in cui il creditore abbia dovuto sostenere determinate spese ulteriori per porre in essere dei miglioramenti della cosa pignorata o semplicemente per conservarla, il costituente sarà tenuto a provvedere al rimborso, nei limiti, tuttavia, in cui gli sia derivato un ingiustificato arricchimento (v. art. 2041, 2042).