Art. 2791 – Pegno di cosa fruttifera

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale(1).

Note

(1)

La norma fa salvo l’eventuale patto contrario stipulato tra le parti, nel qual caso i frutti rimangono in capo al debitore. Negli altri casi, il creditore, per appropriarsi dei frutti derivanti dal bene sottoposto a pegno, di regola deve procedere alla vendita di questi osservando le modalità sancite dagli artt. 2796 e 2797, potendo tuttavia farli propri direttamente nel momento in cui il valore degli stessi sia stato già anteriormente stimato. I frutti vanno poi considerati, seguendo l’ordine di imputazione dettato, prima alle spese e agli interessi e solo successivamente al capitale (v. art. 2802).

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