Art. 2792 – Divieto di uso e disposizione della cosa

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa 1770, 2803, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa(1) 2790. Egli non può darla in pegno(2) 2784 o concederne ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale 2791, 2802.

Note

(1)

Deroga al divieto d’uso si riscontra, ad esempio, nel cosiddetto pegno d’azienda (in quanto universalità di mobili sottoponibile a garanzia).
Il divieto non può poi essere applicato all’ipotesi del pegno cosiddetto irregolare, avente cioè ad oggetto cose fungibili, delle quali il creditore acquista la proprietà vera e propria, con l’obbligo di restituire il tantundem eiusdem generis (altrettante cose dello stesso genere e qualità).

(2)

L’opinione giurisprudenziale prevalente considera in ogni caso vietato il cosiddetto subpegno; una minoranza lo ritiene invece ammissibile, anche se esclusivamente con il consenso del debitore concedente.
Unanimemente riconosciuta è comunque l’assenza di qualsiasi effetto dell’eventuale subpegno costituito dal creditore pignoratizio nei confronti del concedente.

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