Art. 2793 – Sequestro della cosa

Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro 670 c.p.c.(1).

Note

(1)

Classica ipotesi in cui il creditore pignoratizio (o il terzo) abusa del bene dato in pegno è la violazione del divieto d’uso.
Può tuttavia esserci una contravvenzione simile anche nel caso di eccesso dei limiti entro i quali l’uso è permesso, o ancora nel caso di mancata custodia del bene. In tutti questi casi il pegno non subisce l’estinzione, ma viene sottratto al creditore pignoratizio attraverso il sequestro.

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