Art. 2794 – Restituzione della cosa

Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi 2788, 2799 e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno 1849, 1962, comma 1(1).

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito(2).

Note

(1)

La restituzione del bene oggetto del pegno non è possibile nel caso in cui non siano stati adempiuti, in primis, il credito dovuto per il capitale, seguito poi dai relativi interessi e dalle spese. Il creditore è infatti legittimato a respingere qualsiasi pretesa del costituente o di altri, sino alla piena soddisfazione.

(2)

Al comma 2, viene attribuito al creditore un importante diritto di ritenzione sul bene oggetto di pegno a garanzia degli ulteriori crediti che questi eventualmente vanti nei confronti del medesimo debitore. Vi sono tuttavia determinati presupposti imprescindibili per l’esercizio di tale diritto di ritenzione: i crediti devono essere nati successivamente alla costituzione del pegno, devono poi essere scaduti anteriormente al soddisfacimento del credito garantito, ed infine il creditore deve avere concesso il nuovo credito tenendo conto del pegno ottenuto.

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