Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa 502 c.p.c..
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita 1470 e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea(1).
Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l’autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea 2743.
Il costituente può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un’occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo 530 c.p.c.(2).
Note
(1)
Il creditore pignoratizio ha la facoltà di chiedere al giudice il rilascio di una peculiare autorizzazione allo scopo di alienare il bene in questione qualora si profili il rischio che la garanzia pignoratizia non basti in concreto alla soddisfazione della pretesa creditoria, sempre che il bene suddetto non possa perdere eccessivamente di valore a causa delle oscillazioni di mercato. Il giudice sarà perciò tenuto a disporre quanto doveroso circa il deposito del prezzo ottenuto a garanzia del credito. Comunque, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che tale vendita anticipata debba essere permessa in ogni caso, a prescindere dal prezzo del bene pignoratizio, qualora sia stato posto in essere un accordo a tal fine (pratica assai diffusa in ambito bancario), e venga dato adeguato preavviso al costituente.
(2)
Si specifica che la medesima possibilità viene riconosciuta anche in altre ipotesi, innanzitutto in capo al costituente (non quindi al debitore in quanto tale) nel caso in cui l’alienazione appaia necessaria per un rischioso e possibile abbassamento del valore di mercato della “res” sottoposta a garanzia pignoratizia.