(1)I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario(2).
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751 bis nell’ordine seguente:
a) i crediti di cui all’articolo 2751 bis, numero 1;
b) i crediti di cui all’articolo 2751 bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all’articolo 2751 bis, numeri 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’articolo 2751 bis 2782; 234 disp. att., 236 disp. att.; 111 l. fall.(3).
Note
(1)
L’articolo è stato così modificato ex art. 11, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2)
Nell’ordine di priorità previsto dalla disposizione, risultano preferiti i crediti per le spese inerenti alla giustizia (che consistono nelle spese effettuate per gli atti conservativi o espropriativi), i quali vengono pertanto soddisfatti prima di tutti gli altri, anche se si tratta di crediti pignoratizi o ipotecari.
(3)
Si specifica che i privilegi posti da leggi speciali devono comunque sempre essere subordinati ai crediti privilegiati riguardanti le spese di ambito giudiziario e a quelli indicati ex art. 2751 bis inerenti a retribuzioni, provvigioni, relativi a coltivatori diretti, società, enti cooperativi e imprese artigiane.