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LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
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Titolo VII - Dello stato di figlio (artt. 231-290)
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Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Art. 269 - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
Art. 270 - Legittimazione attiva e termine
Art. 271 - Legittimazione attiva e termine
Art. 272 - Dichiarazione giudiziale di maternità
Art. 273 - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
Art. 274 - Ammissibilità dell'azione
Art. 275 - Pena in caso di inammissibilità
Art. 276 - Legittimazione passiva
Art. 277 - Effetti della sentenza
Art. 278 - Autorizzazione all'azione
Art. 279 - Responsabilità per il mantenimento e l'educazione
Art. 280 - Legittimazione
Art. 281 - Divieto di legittimazione
Art. 282 - Legittimazione dei figli premorti
Art. 283 - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
Art. 284 - Legittimazione per provvedimento del giudice
Art. 285 - Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori
Art. 286 - Legittimazione domandata dall'ascendente
Art. 287 - Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Art. 288 - Procedura
Art. 289 - Azioni esperibili dopo la legittimazione
Art. 290 - Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
Capo V – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Art. 269 - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
Art. 270 - Legittimazione attiva e termine
Art. 271 - Legittimazione attiva e termine
Art. 272 - Dichiarazione giudiziale di maternità
Art. 273 - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
Art. 274 - Ammissibilità dell'azione
Art. 275 - Pena in caso di inammissibilità
Art. 276 - Legittimazione passiva
Art. 277 - Effetti della sentenza
Art. 278 - Autorizzazione all'azione
Art. 279 - Responsabilità per il mantenimento e l'educazione
Art. 280 - Legittimazione
Art. 281 - Divieto di legittimazione
Art. 282 - Legittimazione dei figli premorti
Art. 283 - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
Art. 284 - Legittimazione per provvedimento del giudice
Art. 285 - Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori
Art. 286 - Legittimazione domandata dall'ascendente
Art. 287 - Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Art. 288 - Procedura
Art. 289 - Azioni esperibili dopo la legittimazione
Art. 290 - Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
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